(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Emilia-Romagna n. 227 del 23 luglio 2014) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione dell'Assemblea legislativa e modalita' di elezione 1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa e' composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. E' altresi' ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto. 2. A norma dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunita' regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. 3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.