(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima - 
                 della Regione Emilia-Romagna n. 227 
                         del 23 luglio 2014) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Composizione dell'Assemblea legislativa 
                       e modalita' di elezione 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  29  dello  Statuto  regionale,  l'Assemblea
legislativa  e'  composta  da  cinquanta  consiglieri,  compreso   il
Presidente  della  Giunta  regionale.  E'  altresi'   ricompreso   il
candidato alla carica di Presidente della  Giunta  regionale  che  ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
ottenuto dal Presidente eletto. 
  2. A norma dell'art. 27, comma  2,  dello  Statuto,  i  consiglieri
regionali rappresentano  la  comunita'  regionale  ed  esercitano  le
proprie funzioni senza vincolo di mandato. 
  3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della  Giunta  regionale
sono eletti contestualmente, a suffragio universale  e  diretto,  con
voto personale,  eguale,  libero  e  segreto,  sulla  base  di  liste
circoscrizionali concorrenti e di  coalizioni  regionali  concorrenti
ognuna collegata con un candidato alla  carica  di  Presidente  della
Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio  di
maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.